L'uso di prodotti difettosi può provocare danni alle persone o alle cose.
Le norme relative alla responsabilità per i danni che possono essere provocati dall'uso di prodotti difettosi sono contenute nel "Codice del Consumo" ( Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che al Titolo II contiene tutta una serie di articoli sulla individuazione delle responsabilità e sulla natura del prodotto "difettoso".
Un prodotto viene definito difettoso "quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite.
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo, "un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie".
Il difetto del prodotto viene quindi valutato in primo luogo tenendo conto della sicurezza che i consumatori possono aspettarsi da questo in considerazioni di determinate circostanze quali ad esempio, le caratteristiche con le quali viene presentato al pubblico, le istruzioni e le avvertenze fornite al momento della vendita ed inoltre all'uso al quale il prodotto è destinato ed i comportamenti che ragionevolmente ci si possono attendere da parte del consumatore o utilizzatore.
Il difetto deve anche essere considerato in relazione al momento in cui viene messo in circolazione, escludendo che un prodotto possa dirsi difettoso per il solo fatto che in tempi successivi ci siano stati dei progressi che possano averlo perfezionato.
Responsabilità del produttore.
L'art. 114 del Codice del Consumo stabilisce che "il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto". Si tratta di una responsabilità oggettiva secondo la quale il soggetto (produttore) viene ritenuto responsabile anche se il danno prodotto non deriva direttamente da un suo comportamento doloso o colposo. Le stesse norme individuano una specifica definizione del "produttore" che può essere il produttore del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima o dei prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca o della caccia.
Responsabilità del fornitore.
Nei casi in cui il produttore non sia individuato, viene sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto stesso nell'esercizio di un'attività commerciale, "se ha omesso di comunicare al danneggiato entro tre mesi dalla sua richiesta l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto".
La prova.
Il danneggiato deve provare il difetto del prodotto, il danno che è stato cagionato e ed il nesso causale tra difetto e danno. In altre parole il danneggiato dovrà provare esclusivamente di aver subito un danno provocato da un difetto presente nel prodotto. Spetterà invece al produttore provare i fatti che possono escludere la sua responsabilità come ad esempio di non avere messo in circolazione il prodotto, che il difetto che ha provocato il danno non era presente al momento della messa in circolazione, che il difetto è dovuto ad una "norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante" e altre ipotesi elencate all'art. 118 C.d.C.
Da rilevare il fatto che secondo il Codice del Consumo è considerato nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista per i danni prodotto da un difetto del prodotto. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto o dovrebbe aver avuto conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
I soggetti che sono legittimati a chiedere un risarcimento dei danni provocati sono coloro che hanno acquistato il prodotto, coloro che lo hanno usato anche se non ne erano proprietari (ad esempio, in base ad un rapporto di lavoro o di cortesia), ma anche coloro che non hanno utilizzato direttamente il prodotto ma si sono trovati all'interno della sua zona di effetto.