Come oramai è ben noto, possono essere oggetto della definizione agevolata prevista dall'art. 6 D.L. 193/2016 (c.d. rottamazione) tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016. Rispetto al termine finale è stato sollevato il dubbio di come trattare i ruoli trasmessi all'agente della riscossione al termine dell'anno, sussistendo differenze interpretative tra l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia.
Infatti, per l'Agenzia delle Entrate deve farsi esclusivo riferimento alla data di consegna del ruolo, cioè al momento in cui la partita non è più nella sua disponibilità, mentre da sempre Equitalia distingue ai fini dell'iscrizione a ruolo, tra partite trasmesse entro il 15 del mese e partite trasmesse dal 16 del mese, considerando queste ultime iscritte al giorno 10 del mese successivo. Seguendo l'interpretazione di Equitalia, restavano escludi dalla rottamazione tutte le partite trasmesse dal 16/12/16.
Al fine di evitare l'ingiustificata disparità di trattamento per i ruoli trasmessi nella parte finale di dicembre 2016, nella propria circolare 2/E/17 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che devono considerarsi rottamabili tutti i ruoli iscritti al 10/1/17, sì da consentire la definizione agevolata per le partite trasmesse dal 15 di dicembre.
Altra questione discussa concerne la possibilità di mantenere la rateazione pregressa in caso di mancato adempimento alla rottamazione. Premettendo che è possibile accedere alla rottamazione solo se si sono regolarmente pagate tutte le dilazioni già concesse aventi scadenza sino al 31/12/16, la tesi che sinora prevale è che il contribuente decada dalla rateazione, sia in caso di mancato pagamento della prima rata sia in caso di mancato pagamento di ulteriori rate.